
I No-Two, contrari al doppio ruolo del magistrato, temono un ristringimento delle garanzie individuali a opera del nuovo Pubblico ministero che si sentirebbe meno giudice. In un’intervista l’ex presidente della Cassazione Margherita Cassano ha detto che “abbiamo bisogno di pubblici ministeri che siano sempre più giudici, mi passi il paradosso, e non più accusatori”. In realtà è più di un paradosso. La illustre giurista ricorda come nel 1999 il legislatore volle che prima di esercitare le funzioni di Pm il neo magistrato debba svolgere quelle di giudice, “proprio per meglio tutelare i diritti fondamentali della persona”. La riforma delle carriere punta a impedire esattamente questo: che il sostituto procuratore titolare di un’indagine, che dovrebbe essere impegnato solo nella ricerca delle prove a carico dell’imputato, possa passare dalla veste di chi debba dimostrare un’ipotesi a quella di chi voglia verificare una tesi.
Se può essere apprezzabile che in aula il sostituto procuratore o il procuratore capo divenuto pubblico ministero contempli nella sua requisitoria dettami di equa giustizia e rifugga la tentazione giustizialista di accanimento contra reo, nello svolgimento dell’inchiesta questo atteggiamento del magistrato requirente si tradurrebbe in una sentenziale “istruttoria” (chiamiamola come nel cessato Codice) esposta al rischio di mancare l’accertamento della verità.
Nel sistema penale oggi vigente, cosiddetto “misto” (perché coniuga quello inquisitorio di vecchia generazione – che affidava l’azione penale interamente al magistrato, incaricato di incolpare l’imputato attraverso la raccolta delle prove, solo a lui possibile – con quello accusatorio che ammetteva una maggiore attività investigativa e presenza processuale del difensore), il compito di cercare le prove a difesa spetta all’avvocato, per modo che il titolare della pubblica accusa debba non già essere indulgente e comprensivo, bensì rigoroso, scrupoloso e corretto nell’allestimento delle prove d’accusa. La terzietà riconosciuta al magistrato giudicante, che sia il Gip, il Gup o la corte, dalla riforma appena approvata consolidata nella sua pienezza, rileva dalla contrapposizione delle parti, ognuna delle quali deve fare il proprio lavoro: né il Pm deve giudicare l’imputato, né l’avvocato deve temere che lo faccia. I ruoli devono essere chiari e stabiliti in partenza, cosicché l’imputato sappia che non deve aspettarsi tiri mancini dal suo accusatore.
Certo, può anche succedere, come spesso capita, che sia il Pm a chiedere l’assoluzione dell’imputato, ma questo risultato non dev’essere frutto dell’elaborazione di un giudizio, di un libero convincimento personale, prerogativa che spetta al solo giudice, quanto l’esito di un insufficiente quadro di colpevolezza che perciò realizzi il principio fondativo in dubio pro reo.
La riforma che ben potrebbe essere battezzata “legge Berlusconi” (per le battaglie ingaggiate e perse dal fondatore di Forza Italia) equipara l’Italia a tutte le democrazie occidentali, esclusa la Francia (dove il magistrat du parquet, l’ufficio del Pubblico ministero, continua ad essere legato al magistrat du siège, il giudice, con la differenza che risponde alle direttive generali del ministro della giustizia), e risolve un passatismo contenuto nella Costituzione, figlia del Codice Rocco, che volle un ordine unico dei magistrati nell’ideale di rafforzarne l’indipendenza dal potere esecutivo. Un problema che oggi non esiste: primo perché la magistratura italiana ha dimostrato apertamente e puntualmente di essere capace a fronteggiare e respingere ogni tentativo di influenza del governo, grazie proprio all’autorità maturata nell’esercizio ella sua funzione; secondo perché l’opinione pubblica è così attenta e informata da rendere impraticabile la manovra del Guardasigilli di condizionare non certo l’intera categoria del Pubblico ministero (ipotesi di terzo grado) ma un solo processo. Anzi, se oggi in maniera sotterranea succede che un procuratore capo riceva una telefonata da Palazzo Piacentini, con la separazione dei ruoli lo stesso procuratore capo si sentirà più protetto dal momento che sarà meno punibile perché più inamovibile per effetto dell’infungibilità dei magistrati e quindi della riduzione dei quadri in attività.
Ma se si vuole una completa autonomia delle Procure occorre un ulteriore passo in avanti: l’elezione diretta dei procuratori con voto popolare, così come prevede il sistema giudiziario statunitense, che risponde a criteri di democrazia avanzata. Se si mutua l’esempio Usa, un procuratore (non federale) eletto dagli abitanti di un distretto potrebbe non rispondere più alla telefonata dell’onorevole o del sottosegretario e persino del ministro. L’azione dei suoi sostituti dipenderebbe da lui perché è lui ad assumerli e organizzarli nei ranghi dei pubblici ministeri. Troppo avveniristico e molto poco italiano. Per il momento, sempreché in primavera il referendum confermerà la riforma costituzionale, sapere che il proprio pubblico ministero, rispetto al mio avvocato, non avrà niente di più agli occhi del presidente del tribunale (quello che un tempo era il padrone assoluto del palazzo di giustizia e oggi considera il Pubblico ministero la sua altra sponda) è motivo di grande sollievo.
