
Sui social le visualizzazioni più numerose riguardano di gran lunga gli animali, soprattutto nel caso di maltrattamenti. È segno che la sensibilità popolare è matura per compiere un passo epocale che decreti una svolta nella storia dell’umanità. Non lo è invece la classe politica, non solo italiana. Eppure è già possibile immaginare una specie di Magna Charta in forma di decalogo, una specie di “costituzione”, dal momento che tutti i problemi e le aspettative sono sul tappeto e riconoscibili. Io ne ho immaginata una.
Art. 1 – Tutti gli esseri animali hanno diritto all’integrità fisica, alla tutela della vita e alla protezione da ogni forma di sofferenza e di crudeltà.
Art. 2 – Gli animali non si distinguono per bellezza, dimensioni, longevità, ripugnanza, attrazione, predazione o domesticazione. Sia quelli di terra che quelli di cielo e di mare appartengono al medesimo regno vivente e godono di pari dignità.
Art. 3 – Fermo restando il rispetto del ciclo vitale della natura, la macellazione per scopi alimentari è consentita entro quantitativi massimi determinati dalle Regioni su base demografica comunale.
Art. 4 – Le persone affette da patologie certificate, la cui cura richieda l’assunzione di carne o pesce, sono autorizzate a derogare ai limiti previsti dall’art. 3 nei limiti del fabbisogno terapeutico.
Art. 5 – Possono essere soggetti a macellazione esclusivamente gli animali individuati dalla tradizione alimentare e dalle disposizioni di legge come commestibili.
Art. 6 – Lo Stato favorisce la transizione verso una dieta a base vegetale mediante interventi calmieranti sui prezzi dei prodotti vegetali e un regime fiscale idoneo sul consumo di carne e pesce.
Art. 7 – È fatto obbligo a chiunque di prestare soccorso a un animale in pericolo di vita o in stato di grave denutrizione. Nel caso di specie selvatiche o pericolose, l’obbligo si intende assolto con la tempestiva segnalazione alle autorità competenti. L’omissione costituisce reato.
Art. 8 – Salvo quanto previsto per la macellazione regolamentata e per inderogabili ragioni profilattiche disposte dalle autorità sanitarie e prefettizie, l’abbattimento di qualsiasi animale è vietato. Altresì è vietata ogni forma di vivisezione e di sperimentazione scientifica, fatte salve le ipotesi in cui tali pratiche siano infungibili nei limiti della reale necessità.
Art. 9 – In quanto esseri senzienti, gli animali hanno diritto a un trattamento rispettoso della loro natura. Sono vietati la tassidermia a scopo ludico, l’utilizzo e lo sfruttamento per allestire spettacoli, l’imbalsamazione e l’estensione di riti funebri propri della specie umana.
Art. 10 – È vietata la detenzione di animali in condizioni di costrizione o confinamento che ne impediscano i naturali movimenti. L’attività zootecnica e ogni forma di allevamento devono garantire spazi adatti ed elevati standard di benessere etologico per ciascun esemplare.
